CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DELLE AUTONOMIE NELL'ADUNANZA DEL 9 NOVEMBRE 2009

Deliberazione 22/SEZ. AUT/2009/7/QMIG

 

composta dai seguenti magistrati:

Presidente aggiunto: Lucio Todaro Marescotti

Presidenti di Sezione: Giuseppe Salvatore LA ROSA, Mario GIAQUINTO

Presidenti delle Sezioni regionali: Mario Giulio Cesare SANCETTA, Giuseppe RANUCCI, Mario CASACCIA, Silvio AULISI, Pietro DE FRANCISCIS, Martino COLELLA;

Supplenti: Cons. Michele GRASSO, Cons. Antonio SCUDIERI, Cons. Mario BUSCEMI, Cons. Maria Luisa ROMANO, Primo Ref. Giancarlo ASTEGIANO, Ref. Maria Teresa D'URSO e Luca FAZIO;

Consiglieri: Luigi Pietro CARUSO, Andrea LIOTTA, Teresa BICA, Francesco PETRONIO, Maria Teresa POLITO, Andrea ZACCHIA, Alfredo GRASSELLI, Carmela IAMELE, Rinieri FERONE;

Assistono all'adunanza: Pres. Rita ARRIGONI, Cons. Giovanni NARICI, Cons. Maria Paola MARCIA.

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni; VISTO il Regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei Conti, approvato con delibera delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 229 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, approvata in data 19 giugno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni intervenute con Deliberazione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 4 giugno/3 luglio 2009;

VISTA la richiesta di parere formulata dal Comune di Forino (Av) con nota n. 5994 del 26 maggio 2009, pervenuta alla Sezione regionale di controllo per la Campania; VISTA la nota del Presidente della Corte dei conti del 3 novembre 2009 prot. n. 75/AUT_PRES-A91P2 con la quale è stata convocata per il giorno 9 novembre 2009 la Sezione delle Autonomie per discutere della richiesta di parere del Comune di Forino avente ad oggetto la questione in merito alla possibilità di procedere nell'anno 2009 alla stabilizzazione, a tempo indeterminato e ad orario pieno, di sei lavoratori socialmente utili con una spesa conseguente di euro 150.000,00

UDITO il relatore, Presidente Dott. Mario G.C. Sancetta;

 

PREMESSO IN FATTO

 

Con la nota indicata in epigrafe, il Sindaco del Comune di Forino (Avellino) ha chiesto il parere di questa Sezione in merito alla possibilità di procedere nell'anno 2009 alla stabilizzazione, a tempo indeterminato e ad orario pieno, di sei lavoratori socialmente utili con una spesa conseguente di euro 150.000,00. In particolare, dopo aver puntualizzato che l'ente ha una popolazione di 5383 abitanti al 31 dicembre 2008 e non ha rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2006, il Sindaco chiede di conoscere se l'amministrazione possa avvalersi del beneficio previsto dalla normativa di cui all'art. 2, commi 551, della legge 24.12.2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), atteso che, in tale ipotesi, la predetta spesa avrebbe piena copertura finanziaria attraverso il ricorso, da un lato, al contributo regionale pari ad euro 20.000,00 a persona stabilizzata per tre annualità (come da accordo sottoscritto tra l'Assessore al lavoro della Regione Campania e le Organizzazioni sindacali nell'ottobre 2008) e, dall'altro, alle economie di spesa pari a circa euro 30.000,00 (trattasi di somma che ogni anno l'ente stanzia per l'integrazione oraria dei lavoratori socialmente utili). Qualora, invece, la spesa di euro 150.000,00 dovesse essere considerata con riferimento alla normativa concernente il concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in materia di riduzione della spesa di personale, il Sindaco ha precisato che, a causa della temporaneità del contributo regionale, inevitabilmente l'amministrazione registrerebbe un incremento della spesa del personale, nel primo anno non coperto dal suddetto contributo.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

 

Il Collegio osserva che il quesito verte sulla possibilità di procedere alla stabilizzazione nell'anno 2009 di personale proveniente dal bacino dei lavoratori socialmente utili, a tempo indeterminato e ad orario pieno, con la conseguenza che la spesa relativa - pari ad euro 150.000,00 - può essere coperta soltanto in un primo periodo, in presenza di un cospicuo, ma temporaneo contributo regionale. Da ciò la prospettiva che, in epoca successiva all'assicurata copertura, si realizza un incremento della spesa di personale. Non è inutile ricordare, innanzi tutto, che l'impiego dei L.S.U è nato con il d.l.vo 1° dicembre 1997, n. 468, provvedimento legislativo che ha disciplinato l'inserimento nell'occupazione di soggetti o in attesa di lavoro o in regime di mobilità o in cassa integrazione. La norma prevede l'assegnazione da parte dell'Ufficio di Collocamento dei soggetti inseriti nelle diverse liste tenute nel rispetto, da un lato, della corrispondenza tra la qualifica di appartenenza e le professionalità richieste, dall'altro, del principio di pari opportunità.

Va precisato che l'assunzione a tempo indeterminato di detti lavoratori deve essere preceduta dalla redazione di un programma triennale del fabbisogno del personale che tenga conto sia delle vacanze in organico, sia del principio dell'adeguato accesso dall'esterno (in questo senso, anche il Dipartimento della Funzione Pubblica con i pareri n. 25 del 2007 e n. 36 del 2008). In materia di stabilizzazione, gli artt. 1, commi 558, 561 e 1156, lett. f) della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007) e l'art. 2, commi 549, 550 e 551, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) disciplinano la facoltà per gli enti locali, soggetti alle regole del patto di stabilità, di procedere alla stabilizzazione di personale L.S.U., assunto mediante procedure selettive previste da norme di legge, nei limiti dei posti disponibili in organico e previa programmazione del fabbisogno. In particolare, il comma 561 della legge finanziaria per il 2007 pone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e per qualunque forma di contratto agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno 2006, mentre il comma 551 della legge finanziaria per il 2008 consente agli enti locali l'assunzione di ruolo a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili - in deroga ai vincoli in materia di assunzioni e di spesa per il personale di cui all'art. 1, comma 557, della legge finanziaria per il 2007 - con inquadramento degli stessi nelle categorie A e B, nonché l'assunzione a tempo determinato nelle categorie C e D, sempre attraverso procedure selettive e per le finalità contemplate nel comma 550. Per completezza, la disposizione di cui al comma 120, art. 3, della legge finanziaria per il 2008, nell'integrare il comma 557 della legge 296/2006, consente agli enti locali soggetti al patto di stabilità di derogare in aumento dal vincolo al contenimento della spesa, subordinatamente a tre condizioni: a) avere rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio; b) non superare come volume di spesa per il personale in servizio il parametro valido ai fini dell'accertamento delle condizioni di ente strutturalmente deficitario; c) non superare il rapporto medio tra dipendenti in servizio a tempo indeterminato e popolazione residente previsto per gli enti dissestati. Occorre peraltro aggiungere che, al di fuori delle ipotesi previste dal citato art. 3, comma 120, della legge n. 244/2007, riferibili agli enti caratterizzati da sufficiente solidità finanziaria e virtuosità di risultati nel concorso alle manovre annuali di finanza pubblica, non è possibile stabilizzare il personale precario, in deroga al principio della riduzione programmata delle spese di personale e del contenimento della dinamica occupazionale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, come da ultimo integrato dall'art. 76, comma 1, della legge n. 133/2008. L' art. 76 della legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo avere chiarito al comma 1 che "ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente", al comma 4 contempla il divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, ivi compresi i processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, e al successivo comma 7 ribadisce detto divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti. La violazione di queste o altre disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori comporta, ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 49 della legge 6 agosto 2008, n. 133, la nullità dell'atto e la conseguente inesistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. In tale contesto, va evidenziato che le stabilizzazioni, ancorché riferite a lavoratori socialmente utili, sono assunzioni ed espressione di mera facoltà delle Amministrazioni: ". relativamente al personale del comparto degli enti locali, la stabilizzazione del personale ai sensi dell' articolo 1, comma 558, della legge 296/2006, costituisce una mera facoltà discrezionale per gli enti locali e non un obbligo, non sussistendo alcun diritto in capo all'interessato ad ottenere la stabilizzazione, ma unicamente un'aspettativa di mero fatto" (cfr. Tar Veneto, Sez. II, n. 3342 del 19 ottobre 2007. Parimenti la Circolare n. 5/2008 del Ministero per le riforme ed innovazioni nella Pubblica Amministrazione precisa che, nel richiamare la citata giurisprudenza amministrativa, le amministrazioni ".potranno ricorrere alla procedura speciale di stabilizzazione nel rispetto dei principi richiamati con la presente circolare, del regime assunzionale di riferimento per ciascun settore e dei vincoli finanziari in materia di spesa del personale" e che "rimane fermo il principio che le disposizioni in materia di stabilizzazione non hanno in nessun caso una portata vincolante e non determinano. in capo ai possibili destinatari un diritto soggettivo alla assunzione.". Alla luce delle premesse, deve concludersi che, anche in tema di stabilizzazioni, la relativa disciplina per gli enti locali, soggetti o no al patto di stabilità, risiede nei presupposti dell'art. 76 della legge n. 133/2008. La norma ha inteso da ultimo indicare limiti puntuali in materia di assunzioni a tempo indeterminato, limitando il fabbisogno del personale nel quadro di una riduzione della spesa complessiva (cfr., in tal senso, anche Corte dei conti - Sezione del controllo per la Sardegna, parere n. 16/2009). Concludendo, per gli enti locali soggetti alle regole del patto di stabilità, la rigorosa programmazione delle spese di personale è ribadita anche con la Circolare M.E.F. n. 2 del 27.1.2009 (punto C.5). In particolare, si precisa (in linea con la disposizione di cui all'art. 8 del CCNL dal comparto regioni/enti locali) che l'integrazione delle risorse per la contrattazione integrativa dev'essere contenuta nel rispetto del patto di stabilità interno. In tal modo sottolineando la necessità del rispetto del patto dell'anno precedente, nonché la compatibilità dell'incremento (eventuale) di spesa con il rispetto del patto di stabilità medesimo nell'esercizio nel quale la spesa è destinata ad incidere.

P. Q. M.

 

Per questi motivi la Sezione delle Autonomie DELIBERA sulla questione giuridica coinvolta dalla richiesta di parere inoltrata dal Comune di Forino (Avellino) nei termini di cui alla motivazione. Così deliberato nell'adunanza del 9 novembre 2009.

 

IL PRESIDENTE

Todaro Marescotti

IL RELATORE

Mario G. C. Sancetta

 

Depositata in Segreteria in data 1 dicembre 2009

IL DIRIGENTE

Giuseppina Rizzolo